Rassegna di alcune sentenze recenti ottenute dallo studio                             

Valore probatorio della diffida accertativa - Trib. Trieste Sezione Lavoro 21.11.2016

Al fine della prova di un rapporto di lavoro non regolarizzato, la diffida accertativa della DTL concorre assieme alle altre prove al fine di determinar eil diritto del lavoratore alla regolarizzazione del rapporto. Nel caso di specie è stata integrata dalla richiesta di interpello formale, al quale il legale rappresentante della società datrice di lavoro non si è presentato, cosicchè il Giudice ha accertato il periodo di lavoro "in nero", quantificandone i compensi conformemente all'atto della Direzione Territoriale del Lavoro.

Va provata l'effettivo rapporto di subordinazione - Tribunale di Trieste sezione lavoro 23.06.2016

Non è sufficiente la generica allegazione che un rapporto si sia sviluppato presso diverse società con identica sede perchè una di esse venga condannata a riconoscere le spettanze retributive di una lavoratrice, dovendosi provare il rapporto effettivamente intervenuto con la predetta società. In questi termini è stato respinto il ricorso diretto ad ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato presso azienda assistita da questo studio legale.

Diritto al minimo costituzionalmente garantito e giurisdizione italiana - Tribunale di Trieste, sez. Lavoro 16.11.2016

Sussiste la giurisdizione italiana per quanto riguarda il rapporto di lavoro sorto con una ditta straniera, che però abbia in concreto avuto svuiluppo in Italia (si trattava di autotrasportatore che iniziava i viaggi sempre dall'Italia, pur con destinazione estera).

Al contempo in difetto di previsione contrattuale conforme alla normativa italiana, il rapporto va ricondotto ad un rapporto a tempo indeterminato e pertanto il trattamento economico va integrato con quanto percepito ed il minimo costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost.

Demansionamento e mobbing - risarcimento del danno - Tribunale di Trieste, sentenza del 17.07.2015

Con sentenza definitiva del 17.07.2015 il Tribunale di Trieste, pur rilevando la concorrenza del lavoratore nella causazione del danno (in quanto con la propria condotta conflittuale con il dirigente avrebbe concorso a determinare la propria situazione di inattività). ha riconosciuto allo stesso un risarcimento ritentuo equo nella misura corrispondente a un quarto della retribuzione mensile del lavoratore, moltiplicato per tutte le mensilità di demansionamento e poi ridotto di un terzo per il concorso del lavoratore. Tale danno è stato riconosciuto a titolo di danno professionale, in aggiunta alla liquidazione del danno biologico per lo stato psicologico e di sofferenza conseguito alle condotte datoriali, con un ulteriore liquidazione parametrata allle evidenze e emerse nell'ambito della consulenza peritale demandata a medico psichiatra.

Qui sotto il rilievo dato alla notizia dal telegiornale dell'emittente telequattro.

Demansionamento in caso di forzata inattività - Tribunale di Trieste Sezione Lavoro, sentenza del 19.09.2014

Un dipendente pubblico, dopo aver sofferto per diversi anni di una evidente emarginazione in azienda pubblica, che lo aveva reso sostanzialmente inoperoso rispetto all'importante ruolo di Posizione organizzativa rivestita, ha ottenuto il riconosimento del demansionamento ed il diritto al risarcimento del danno professionale, biologico (psichico) e morale nella misura che verrà definita nel proseguimento della causa ed in particolare a seguito di perizia medico-legale. La motivazione si fonda, tra i vari ed articolati aspetti che sono stati evidenziati nella lunga fase istruttoria di causa, anche sulla durata del demansionamento (2 anni e mezzo) e della mancata prova da parte dell'ente pubblico di aver affidato al lavoratore mansioni proprie del suo inquadramento e ruolo.

Convengo 2023

lavoro-sportivo-opportunita-e-vincoli-183240

Giovedì 6 aprile l'Avvocato Belli parteciperà in qualità di relatore

al convegno "Lavoro Sportivo: opportunità e vincoli" organizzato

dal Comune di Trieste

News

Il commercialista che ha svolto l'incarico va retribuito

Il Giudice di Pace di Trieste con sentenza del 6.09.2014 accerta il diritto di una commercialista al pagamento della propria parcella.La titolare di una ditta a seguito di una consulenza molto complessa aveva infatti deciso di ultimare le operazioni di cessione dell'azienda con altro pofessionista e si era opposta alle richieste di pagamento della commericalista che l'aveva seguita in precedenza, impugnando il decreto ingiuntivo ottenuto sulla base della fattura della professionista. L'esecuzione della consulenza, tuttavia, era elemento sufficiente per giustificar ela richiesta di pagamento e, d'altronde, la revoca (immotivata) dell'incarico non giustifica un rifiuto di pagamento dell'attività già svolta.

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