Rassegna di alcune sentenze recenti ottenute dallo studio
Le trattenute previdenziali, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore sono previste dall'art. 19 n. 218 del 1952 in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza: ai sensi dell'art. 23 della medesima legge, il datore di lavoro che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito è da considerare debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore). Ne consegue che è stata accolta la tesi difensiva volta ad ottenere la condanna al pagamento delle buste paga al lordo di trattenute e contributi in caso di ritardo nell'erogazione.
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Giovedì 6 aprile l'Avvocato Belli parteciperà in qualità di relatore
al convegno "Lavoro Sportivo: opportunità e vincoli" organizzato
dal Comune di Trieste
Il titolo emesso dall’organo giurisdizionale di un Paese membro della Comunità Europea ha valore esecutivo in ambito comunitario. L'accertamento diviene definitivo alla luce dell’inerzia di controparte che non abbia proposto rituale opposizione nei termini di legge dinnanzi alla corte competente. L’equiparazione tra gli organi giurisdizionali comunitari in questa particolare procedura fa si che il titolo emesso abbia lo stesso valore di quello emesso nel nostro paese. Secondo tali principi, il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Trieste ha respinto l'opposizione all'esecuzione di una compagnia assicurativa che aveva contestato la validità e le spettanze di un clientche aveva ottenuto un titolo esecutivo europeo.