Opposizione a ordinanza ingiunzione - Trib.Trieste 27.07.2020
La contraddizione tra le testimonianze, tenuto conto della mancata presentazione all'audizione personale della lavoratrice interessata dal preteso lavoro irregolare e dell’assenza di precisi elementi di riscontro, non consente di ricostruire adeguatamente i fatti e, quindi, alla luce dell’art.6 co. 11 D.lvo 150/2011, il quale stabilisce che ”il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente”, la sanzione va annullata.
Un creditore aveva azionato un credito nei confronti di una società che, prima della richiesta del decreto ingiuntivo, risultava cancellata dal registro delle imprese. A seguito dell'opposizione presentata nell'interesse dell'ex socio che si era visto notificare l'ingiunzione di pagamento, il Tribunale ha deciso di annullare il decreto ingiuntivo, illegittimamente emesso nei confronti di un soggetto giuridico inesistente.