Rassegna di alcune sentenze recenti ottenute dallo studio                             

Trasporti Internazionali e ritardo - Tribunale di Udine - sentenza 79/2022

Con sentenza n. 79/2022 il Tribunale di Udine, aderendo alla tesi sostenuta dal nostro Studio Legale, ha confermato che in materia di trasporto internazionale, soggetta alla Convenzione di Ginevra del 19.05.1956, il termine decadenziale e prescrizionale per far valere il diritto al risarcimento dei danni dipendenti dall'esecuzione del trasporto opera anche per i danni da ritardo e non soltanto per i danni materiali al carico.

E'stato dunque riconosciuto il pieno diritto della Società di trasporto a vedersi riconosciuti i compensi per il trasporto eseguito, maggiorati dei costi accessori (di scorta per trasporto eccezionale) e degli interessi moratori ex dl 231/02, in quanto il mittente - condannato al pagamento - non avea fatto riserva nei termini di cui alla sopra indicata convenzione. Non è stato dunque neppure necessario vagliare i motivi e l'imputabilità del ritardo, poichè in assenza di tempestiva riserva ogni contestazione avversaria è risultata irrimediabilmente preclusa.

Si tratta di un importante arresto giurisprudenziale destinato a costituire precedente, in quanto la Giurisprudenza si era finora soffermata su ipotesi di danno al carico e di danno materiale, più che di decadenza in caso di mero ritardo sulle tempistiche prestabilite.

Convengo 2023

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Giovedì 6 aprile l'Avvocato Belli parteciperà in qualità di relatore

al convegno "Lavoro Sportivo: opportunità e vincoli" organizzato

dal Comune di Trieste

News

Demansionamento in caso di forzata inattività - Tribunale di Trieste Sezione Lavoro, sentenza del 19.09.2014

Un dipendente pubblico, dopo aver sofferto per diversi anni di una evidente emarginazione in azienda pubblica, che lo aveva reso sostanzialmente inoperoso rispetto all'importante ruolo di Posizione organizzativa rivestita, ha ottenuto il riconosimento del demansionamento ed il diritto al risarcimento del danno professionale, biologico (psichico) e morale nella misura che verrà definita nel proseguimento della causa ed in particolare a seguito di perizia medico-legale. La motivazione si fonda, tra i vari ed articolati aspetti che sono stati evidenziati nella lunga fase istruttoria di causa, anche sulla durata del demansionamento (2 anni e mezzo) e della mancata prova da parte dell'ente pubblico di aver affidato al lavoratore mansioni proprie del suo inquadramento e ruolo.

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