Il danno morale della vittima di una tentata corruzione (soggetot privato che si era visto richiedere un pagamento illecito per una prestazione ospedaliera poi non ottenuta per il rifiuto di sottostare alla richiesta) va determinato in via equitativa, considerando la gravità della pressione psicologica e in generale delle conseguenze del danno.
La provvisoria esecutorietà delle statuizioni civili inoltre può essere concessa sulla scorta di quanto emerso in giudizio in ordine alla condotta patrimoniale dell'imputato.
Tribunale di Belluno, sezione penale collegiale, 17.09.2016