Il momento consumativo del reato di cui all'art. 574 bis c.p. coincide con l'impedimento dell'eservizio anche parziale della responsabilità genitoriale. La norma infatti tutela il legame genitoriale. Va dunque assolto il genitore che abbia condotto il minore in altro paese senza alcuna iniziae opposizione da parte dell'altro genittore, anche se poi rifiuti di fare rientro qualora ciò non si concreti in una negazione della potestà genitoriale dell'altro coniuge.