Con sentenza del gennaio 2022 il GUP ha accolto la nostra tesi difensiva e disposto non doversi procedere per l'ipotesi di reato di rifiuto di atti di ufficio in quanto, escludendo ogni responsabilità dell'imputato e affermando, peraltro, che la materia della paesaggistica è esclusa da quelle in cui vi è obbligo di adozione di atti per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene e sanità ex art. 328 comma 1 c.p.