Rassegna di alcune sentenze recenti ottenute dallo studio
Una dipendente pubblica affetta da problemi di mobilità si è vista sanzionare come assenza ingiustificata la mancata presenza alla propria postazione lavorativa per motivi alla stessa non imputabili. La lavoratrice, infatti, nelle occasioni contestate si era regolarmente presentata enlla sede del Ministero dove operava, ma non aveva potuto raggiungere il piano corrispondente al proprio ufficio in quanto l'ascensore era in avaria e le condizioni fisiche non le permettevano di salire le scale.
Il Giudice del Tribunale di Trieste ha dichiarato l'illegittimità della sanzione, non condividendo la tesi datoriale secondo la quale la lavoratrice avrebbe potuto fruire di ferie o permessi o tentare comunque di salire le scale.
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Giovedì 6 aprile l'Avvocato Belli parteciperà in qualità di relatore
al convegno "Lavoro Sportivo: opportunità e vincoli" organizzato
dal Comune di Trieste
Il Giudice marchigiano con sentenza del 4 marzo 2022 accoglie l'opposizione a sanzione amministrativa comminata ad un trasportatore comunitario che aveva eseguito un trasporto in regime di c.d. cabotaggio entro i 7 giorni dall'ingresso in Italia.
In particolare il Giudice, che nell'immediatezza dell'opposizione aveva già sospeso il fermo amministrativo sussitendone i requisiti di preiculum e fumus, rilevato che il ricorrente ha dimostrato attraverso idonea documentazione (tracciati gps e cmr) la data di ingresso in Italia il giorno antecedente a quello della sanzione, ha accolto la censura relativa al difetto di difesa in sede di accertamento per assenza di un interprete, tenuto conto che l'autista straniero non aveva potuto comprendere le richieste degli agenti al fine di esibire la documentazione necessaria, che era già a bordo del mezzo fermato.