Rassegna di alcune sentenze recenti ottenute dallo studio
Il Tribunale di Vibo Valentia con sentenza 44/25 del 3.02.2025 ha rigettato la richiesta di revocatoria della curatela fallimentare nei confronti di un nostro assistito, relativa a crediti di lavoro riscossi coattivamente dopo la cessazione del rapporto di lavoro e pochi mesi prima della dichiarazione di fallimento.
La fattispecie è disciplinata dalla Legge Fallimentare, applicabile ratione temporis.
Il Giudice, in accoglimento della nostra tesi difensiva, precisa che l'esenzione dalla revocatoria non distingue tra lavoratori ancora in forza all’azienda e lavoratori cessati.
La pronuncia sovverte un orientamento di merito che si era sviluppato presso lo stesso Tribunale.
Annullata la sanzione disciplinare conservativa (sospensione) che era stata comminata ad una nostra assistita sulla base di diversi addebiti
Con riferimento a quello più significativo, relativo ad una discussione con il datore di lavoro, il Tribunale afferma che ai fini disciplinari il fatto vada contestualizzato e non abbia caratteri di gravità, in quanto la condotta "non è caratterizzata da ingiuria o uso di espressioni irriguardose ed è tenuta in un contesto che oggettivamente non è stato originato dalla lavoratrice". Rispetto ad un ulteriore fatto riportato nel provvedimento sanzionatorio ma non nella contestazione disciplinare, viene ribadito il principio di immutabilità di quest'ultima
Con sentenza n. 108/2024, pubblicata il 19.06.2024, il Tribunale di Trieste, sezione lavoro, ha accolto l'opposizione a ordinanza ingiunzione che l'INPS aveva emesso nei confronti di un artigiano assistito dal nostro Studio.
In particolare il Giudice ha dichiarato nullo l'avviso di addebito in quanto l'indicazione del periodo di riferimento dei contributi richiesti è prescritta a pena di nullità e cristallizza l'oggetto della pretesa, sicchè l'erronea indicazioni del periodo comporta la nullità del provvedimento dell'INPS. Nella fattispecie è stata ritenuta altresì inammissibile la domanda giudiziale di accertamento di una diversa somma proposta dall'ente previdenziale.
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Il Tribunale di Trieste ha ridotto al minimo edittale la sanzione per lavoro irregolare, relativamente ad un periodo molto breve (una sola giornata) considerando i due parametri di riferimento: ovvero il numero dei lavoratori irregolari e la durata del loro illecito impiego (da un giorno a trenta giorni). Afferma il Giudice: Ebbene, nel caso di specie, fermo restando che si tratta di un solo lavoratore coinvolto, le evidenze di giudizio depongono per la necessità di ridurre al minimo edittale la sanzione da irrogare, in quanto l'Ispettorato, soggetto sul quale incombeva l'onere ex art. 2697 c.c., non ha nemmeno allegato, prima ancora che provato, l'impiego irregolare del lavoratore in questione per giornate ulteriori rispetto a quella nel quale è stato effettuato l'accertamento
Con sentenza 95/2023 pubblicata il 13.07.2023 ilTribunale di Trieste - sezione lavoro - ha dichiarato illegittima "la riduzione dei periodi maturati sulla base del versamento del contributo minimo a fronte di un contestato maggior reddito del contribuente".
❗️Viene così riconosciuto in sede giudiziale il diritto della ricorrente, assistita dagli avvocati Matteo Belli e Francesca Marchetti, alla pensione con decorrenza dal 2019, anno in cui le era stata negata dall'ente hashtag#previdenziale, benché avesse sempre versato i contributi sul minimale contributivo nella gestione commercianti.
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Giovedì 6 aprile l'Avvocato Belli parteciperà in qualità di relatore
al convegno "Lavoro Sportivo: opportunità e vincoli" organizzato
dal Comune di Trieste
Il Giudice marchigiano con sentenza del 4 marzo 2022 accoglie l'opposizione a sanzione amministrativa comminata ad un trasportatore comunitario che aveva eseguito un trasporto in regime di c.d. cabotaggio entro i 7 giorni dall'ingresso in Italia.
In particolare il Giudice, che nell'immediatezza dell'opposizione aveva già sospeso il fermo amministrativo sussitendone i requisiti di preiculum e fumus, rilevato che il ricorrente ha dimostrato attraverso idonea documentazione (tracciati gps e cmr) la data di ingresso in Italia il giorno antecedente a quello della sanzione, ha accolto la censura relativa al difetto di difesa in sede di accertamento per assenza di un interprete, tenuto conto che l'autista straniero non aveva potuto comprendere le richieste degli agenti al fine di esibire la documentazione necessaria, che era già a bordo del mezzo fermato.