Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Trieste ha accolto le difese presentate nell'interesse di un datore di lavoro, di fronte alle pretese di un ex collaboratore occasionale che chiedeva l'accertamento di un rapporto di lavoro dipendente con le conseguenti differenze retributive e contributive. L'azienda ha contestato l'esistenza e la qualificazione del rapporto, mentre l'attore non ha offerto idonea prova circa le proprie pretese. Il Giudica ha ribadito il costante principio di onere della prova a carico del lavoratore che pretenda un accertamento.
Un creditore aveva azionato un credito nei confronti di una società che, prima della richiesta del decreto ingiuntivo, risultava cancellata dal registro delle imprese. A seguito dell'opposizione presentata nell'interesse dell'ex socio che si era visto notificare l'ingiunzione di pagamento, il Tribunale ha deciso di annullare il decreto ingiuntivo, illegittimamente emesso nei confronti di un soggetto giuridico inesistente.