Rassegna di alcune sentenze recenti ottenute dallo studio
Il Tribunale di Trieste ha stabilito l'illegittimità del licenziamento di un dipendente per il fatto di aver svolto altra attività lavorativa durante il periodo di infortunio, senza la necessaria autorizzazione aziendale, pregiudicando e ritardando così la sua guarigione. La giurisprudenza ha più volte affermato come il comportamento doloso o fraudolento del lavoratore che svolge un’altra attività lavorativa, è sanzionabile con la destituzione, soltanto nell’ipotesi in cui vi sia la prova della simulazione della malattia, Nel caso di specie, tuttavia, non solo la malattia era veritiera, ma le attività svolte erano sostanzialmente ininfluenti ai fini della guarigione.
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Giovedì 6 aprile l'Avvocato Belli parteciperà in qualità di relatore
al convegno "Lavoro Sportivo: opportunità e vincoli" organizzato
dal Comune di Trieste
Il Tribunale di Trieste, Sezione Lavoro, ha accertato la natura discriminatoria della previsione della cittadinanza italiana come requisito generale di inserimento nelle graduatorie di terzia fascia di circolo e di istituto per il profilo di assistente amministrativo, ordinando all'amministrazione resistente di inserire la ricorrente nelle citate graduatorie di terza fascia per il triennio 2011-2014.
Il Giudice ha pertanto dichiarato illegittimo il requisito della cittadinanza italiana, riconoscendo parità di accesso al pubblico impiego anche per i cittadini non comunitari.