Rassegna di alcune sentenze recenti ottenute dallo studio                             

Trasporti Internazionali e ritardo - Tribunale di Udine - sentenza 79/2022

Con sentenza n. 79/2022 il Tribunale di Udine, aderendo alla tesi sostenuta dal nostro Studio Legale, ha confermato che in materia di trasporto internazionale, soggetta alla Convenzione di Ginevra del 19.05.1956, il termine decadenziale e prescrizionale per far valere il diritto al risarcimento dei danni dipendenti dall'esecuzione del trasporto opera anche per i danni da ritardo e non soltanto per i danni materiali al carico.

E'stato dunque riconosciuto il pieno diritto della Società di trasporto a vedersi riconosciuti i compensi per il trasporto eseguito, maggiorati dei costi accessori (di scorta per trasporto eccezionale) e degli interessi moratori ex dl 231/02, in quanto il mittente - condannato al pagamento - non avea fatto riserva nei termini di cui alla sopra indicata convenzione. Non è stato dunque neppure necessario vagliare i motivi e l'imputabilità del ritardo, poichè in assenza di tempestiva riserva ogni contestazione avversaria è risultata irrimediabilmente preclusa.

Si tratta di un importante arresto giurisprudenziale destinato a costituire precedente, in quanto la Giurisprudenza si era finora soffermata su ipotesi di danno al carico e di danno materiale, più che di decadenza in caso di mero ritardo sulle tempistiche prestabilite.

Convengo 2023

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Giovedì 6 aprile l'Avvocato Belli parteciperà in qualità di relatore

al convegno "Lavoro Sportivo: opportunità e vincoli" organizzato

dal Comune di Trieste

News

Demansionamento e mobbing - risarcimento del danno - Tribunale di Trieste, sentenza del 17.07.2015

Con sentenza definitiva del 17.07.2015 il Tribunale di Trieste, pur rilevando la concorrenza del lavoratore nella causazione del danno (in quanto con la propria condotta conflittuale con il dirigente avrebbe concorso a determinare la propria situazione di inattività). ha riconosciuto allo stesso un risarcimento ritentuo equo nella misura corrispondente a un quarto della retribuzione mensile del lavoratore, moltiplicato per tutte le mensilità di demansionamento e poi ridotto di un terzo per il concorso del lavoratore. Tale danno è stato riconosciuto a titolo di danno professionale, in aggiunta alla liquidazione del danno biologico per lo stato psicologico e di sofferenza conseguito alle condotte datoriali, con un ulteriore liquidazione parametrata allle evidenze e emerse nell'ambito della consulenza peritale demandata a medico psichiatra.

Qui sotto il rilievo dato alla notizia dal telegiornale dell'emittente telequattro.

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