Rassegna di alcune sentenze recenti ottenute dallo studio                             

Operatore telefonico condannato al risarcimento - Tribunale di Trieste 1.10.2013

Con Sentenza del 1 ottobre 2013 il Tribunale di Trieste ha accolto le pretese di un cittadino nei confronti di un operatore di telefonia per l'inadempimento del contratto stipulato tramite call center telefonico. In particolare il cliente aveva lamentato il malfunzionamento della linea fax, la scarsa ricezione da parte dell'utenza mobile ed aveva pertanto chiesto il risarcimento del danno, aggravato dall'impossibilità di ottenere la migrazione ad altro operatore telefonico per problemi tecnici di coordinamento tra i due operatori.

Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, ha riconosciuto al consumatore sia il risarcimento previsto dalla carta dei servizi della compagnia telefonica, sia un'ulteriore importo di euro 1000,00 oltre interessi per danni non patrimoniali.

Apolidia - perdita della cittadinanza di Cuba - Tribunale di Trieste, aprile 2014

Con sentenza recentissima è stato dichiarato il diritto di un cliente dello Studio allo status di apolide in quanto la legge del paese di provenienza, Cuba, prevede che il cittadino che si allontani all'estero e non rientri entro un deteminato periodo (6 mesi) venga dichiarato emigrante, con conseguente perdita dei diritti civili. Il Tribunale di Trieste, in composizione collegiale, ha accolto le domande consentendo così al cittadino di poter regolarizzare la propria documentazione, di poter stabilire residenza e stipulare un contratto di lavoro, confermando quanto era già stato concesso dal Giudice istruttore in sede cautelare ed urgente.

Discriminazione accesso a concorso personale amministrativo scolastico - Ordinanza Tribunale di Trieste dicembre 2012

Il Tribunale di Trieste, Sezione Lavoro, ha accertato la natura discriminatoria della previsione della cittadinanza italiana come requisito generale di inserimento nelle graduatorie di terzia fascia di circolo e di istituto per il profilo di assistente amministrativo, ordinando all'amministrazione resistente di inserire la ricorrente nelle citate graduatorie di terza fascia per il triennio 2011-2014.

Il Giudice ha pertanto dichiarato illegittimo il requisito della cittadinanza italiana, riconoscendo parità di accesso al pubblico impiego anche per i cittadini non comunitari.

Titolo esecutivo europeo - impugnabilità - Tribunale di Trieste, Giudice dell'esecuzione, 2012

Il titolo emesso dall’organo giurisdizionale di un Paese membro della Comunità Europea ha valore esecutivo in ambito comunitario. L'accertamento diviene definitivo alla luce dell’inerzia di controparte che non abbia proposto rituale opposizione nei termini di legge dinnanzi alla corte competente. L’equiparazione tra gli organi giurisdizionali comunitari in questa particolare procedura fa si che il titolo emesso abbia lo stesso valore di quello emesso nel nostro paese. Secondo tali principi, il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Trieste ha respinto l'opposizione all'esecuzione di una compagnia assicurativa che aveva contestato la validità e le spettanze di un clientche aveva ottenuto un titolo esecutivo europeo.

Protezione umanitaria per cittadino del Pakistan - Tribunale di Trieste 30 aprile 2014

Con ordinanza del 28.04.2014, pubblicata il 30.04.2014, il Tribunale di Trieste ha riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria in ragione dell'attuale situazione di pericolosità del conflitto tra il ceppo sciita, cui appartiene il ricorrente, ed il ceppo sunnita, come risultante dai recenti report internazionali.

Questa decisione si pone sulla scia di altre decisioni ottenute dallo studio nel 2013 per analoghe situazioni di soggetti perseguitati per ragioni politiche o religiose.

Lo Studio collabora stabilmente con il Centro Informativo per l'Immigrazione della Provincia di Trento.

Convengo 2023

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Giovedì 6 aprile l'Avvocato Belli parteciperà in qualità di relatore

al convegno "Lavoro Sportivo: opportunità e vincoli" organizzato

dal Comune di Trieste

News

Illegittimo il licenziamento del lavoratore se il CCNL non prevede il recesso per la mancanza contestata. Corte d'Appello di Trieste 6.12.2017

La Corte d'Appello di Trieste, confermando quanto deciso in primo grado dal Tribunale di Gorizia, ha riconosciuto il diritto alla reintegra nel posto di lavoro del dipendente che era stato licenziato con l'accusa di aver abbandonato il posto di lavoro, poichè il contratto collettivo applicabile (nel caso di specie metalmeccanici) prevede per quel comportamento soltanto sanzioni conservative del posto di lavoro.

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