Rassegna di alcune sentenze recenti ottenute dallo studio
Il Giudice marchigiano con sentenza del 4 marzo 2022 accoglie l'opposizione a sanzione amministrativa comminata ad un trasportatore comunitario che aveva eseguito un trasporto in regime di c.d. cabotaggio entro i 7 giorni dall'ingresso in Italia.
In particolare il Giudice, che nell'immediatezza dell'opposizione aveva già sospeso il fermo amministrativo sussitendone i requisiti di preiculum e fumus, rilevato che il ricorrente ha dimostrato attraverso idonea documentazione (tracciati gps e cmr) la data di ingresso in Italia il giorno antecedente a quello della sanzione, ha accolto la censura relativa al difetto di difesa in sede di accertamento per assenza di un interprete, tenuto conto che l'autista straniero non aveva potuto comprendere le richieste degli agenti al fine di esibire la documentazione necessaria, che era già a bordo del mezzo fermato.
Nell'ipotesi di perdita del carico durante un trasporto, il vettore che agisca nei confronti del subvettore per il risarcimento del danno deve provare il danno effettivamente subito. Nel caso di specie una azienda, che aveva operato quale subvettore, da noi assistita, è stata tenuta indenne dalla richiesta risarcitoria di 90.000 euro formalizzata dala vettore, in quanto né il mittente, né il destinatario, né lo spedizioniere hanno chiesto ed ottenuto dal vettore un risarimento, sicchè quest'ultimo non ha titolo per chiedere di rivalersi per un pagamento che non ha effettuato e per danni che non ha risarcito e\o
subito.
Con sentenza n. 79/2022 il Tribunale di Udine, aderendo alla tesi sostenuta dal nostro Studio Legale, ha confermato che in materia di trasporto internazionale, soggetta alla Convenzione di Ginevra del 19.05.1956, il termine decadenziale e prescrizionale per far valere il diritto al risarcimento dei danni dipendenti dall'esecuzione del trasporto opera anche per i danni da ritardo e non soltanto per i danni materiali al carico.
E'stato dunque riconosciuto il pieno diritto della Società di trasporto a vedersi riconosciuti i compensi per il trasporto eseguito, maggiorati dei costi accessori (di scorta per trasporto eccezionale) e degli interessi moratori ex dl 231/02, in quanto il mittente - condannato al pagamento - non avea fatto riserva nei termini di cui alla sopra indicata convenzione. Non è stato dunque neppure necessario vagliare i motivi e l'imputabilità del ritardo, poichè in assenza di tempestiva riserva ogni contestazione avversaria è risultata irrimediabilmente preclusa.
Si tratta di un importante arresto giurisprudenziale destinato a costituire precedente, in quanto la Giurisprudenza si era finora soffermata su ipotesi di danno al carico e di danno materiale, più che di decadenza in caso di mero ritardo sulle tempistiche prestabilite.
Un creditore aveva azionato un credito nei confronti di una società che, prima della richiesta del decreto ingiuntivo, risultava cancellata dal registro delle imprese. A seguito dell'opposizione presentata nell'interesse dell'ex socio che si era visto notificare l'ingiunzione di pagamento, il Tribunale ha deciso di annullare il decreto ingiuntivo, illegittimamente emesso nei confronti di un soggetto giuridico inesistente.
Il Giudice di Pace di Trieste con sentenza del 6.09.2014 accerta il diritto di una commercialista al pagamento della propria parcella.La titolare di una ditta a seguito di una consulenza molto complessa aveva infatti deciso di ultimare le operazioni di cessione dell'azienda con altro pofessionista e si era opposta alle richieste di pagamento della commericalista che l'aveva seguita in precedenza, impugnando il decreto ingiuntivo ottenuto sulla base della fattura della professionista. L'esecuzione della consulenza, tuttavia, era elemento sufficiente per giustificar ela richiesta di pagamento e, d'altronde, la revoca (immotivata) dell'incarico non giustifica un rifiuto di pagamento dell'attività già svolta.
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Giovedì 6 aprile l'Avvocato Belli parteciperà in qualità di relatore
al convegno "Lavoro Sportivo: opportunità e vincoli" organizzato
dal Comune di Trieste
La Corte d'Appello di Trieste ha ribaltato la decisione del Tribunale giuliano che aveva negato il driitto all'aspettativa ad una dipendente del Ministero dell'Istruzione (ai sensi dell'art. 17 del CCNL di settore). In particolare, mentr nel giudizio di primo grado si era dato rilievo alla tesi del Ministero, in appello la lavoratrice ha ottenuto il diritto all'aspettativa sulla base dle principio che l'aspettativa (aggiuntiva rispetto al periodo di comporto) è un diritto soggettivo del lavoratore che va concesso sulla base della sola sussistenza dei gravi motivi (nel caso esaminato una malattia con effetti inabilitanti in riferimento all'espletamento delle mansioni di segreteria), senza facoltà discrezionale del datore di lavoro di scegliere se concedere o meno l'aspettativa.