Con sentenza n. 179 pubblica il 27.03.2024 la Corte d'Appello di Trieste Sezione Lavoro ha ridotto la sanzione comminata dall'ITL ad una ha azienda assistita dal nostro Studio per due distinti periodi di lavoro di un collaboratore, ritenuto dipendente, senza la preventiva comunicazione di instaurazione dei rapporti.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Lavoro, ha accertato la natura discriminatoria della previsione della cittadinanza italiana come requisito generale di inserimento nelle graduatorie di terzia fascia di circolo e di istituto per il profilo di assistente amministrativo, ordinando all'amministrazione resistente di inserire la ricorrente nelle citate graduatorie di terza fascia per il triennio 2011-2014.
Il Giudice ha pertanto dichiarato illegittimo il requisito della cittadinanza italiana, riconoscendo parità di accesso al pubblico impiego anche per i cittadini non comunitari.