Un professionista ha ottenuto il risarcimento dei danni e la condanna penale di un ex cliente che non avendo pagato gli onorari pretendeva comunque lo svolgimento dell'attività professionale (dichiarazioni dei redditi), giungendo a scrivere all'Ordine di appartenenza del commercialista affermando che la richiesta di pagamento degli onorari sarebbe stata una estorsione. Il Giudice di Pace, accertata la fattispecie di diffamazione, non poteva quindi che condannare l'ex cliente anche al risarcimento del danno arrecato.
Il momento consumativo del reato di cui all'art. 574 bis c.p. coincide con l'impedimento dell'eservizio anche parziale della responsabilità genitoriale. La norma infatti tutela il legame genitoriale. Va dunque assolto il genitore che abbia condotto il minore in altro paese senza alcuna iniziae opposizione da parte dell'altro genittore, anche se poi rifiuti di fare rientro qualora ciò non si concreti in una negazione della potestà genitoriale dell'altro coniuge.
Il danno morale della vittima di una tentata corruzione (soggetot privato che si era visto richiedere un pagamento illecito per una prestazione ospedaliera poi non ottenuta per il rifiuto di sottostare alla richiesta) va determinato in via equitativa, considerando la gravità della pressione psicologica e in generale delle conseguenze del danno.
La provvisoria esecutorietà delle statuizioni civili inoltre può essere concessa sulla scorta di quanto emerso in giudizio in ordine alla condotta patrimoniale dell'imputato.
Tribunale di Belluno, sezione penale collegiale, 17.09.2016
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Giovedì 6 aprile l'Avvocato Belli parteciperà in qualità di relatore
al convegno "Lavoro Sportivo: opportunità e vincoli" organizzato
dal Comune di Trieste