Rassegna di alcune sentenze recenti ottenute dallo studio
L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, atteso che il meccanismo di queste ultime si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, restando le dette somme assoggettate a tassazione, secondo il criterio cd. di cassa. Quanto poi alle ritenute previdenziali, la norma che consente al datore di lavoro di operare le ritenute contributive sulla retribuzione opera solo nel caso di tempestivo pagamento della contribuzione relativa al medesimo periodo. Con sentenza del marzo 2014 il Tribunale di Udine ha pertanto accolto la tesi difensiva apprestata per il lavoratore assistito, al fine di ottenere anche i contributi e l'irpef non versate dal datore.
Il Tribunale di Trieste ha stabilito l'illegittimità del licenziamento di un dipendente per il fatto di aver svolto altra attività lavorativa durante il periodo di infortunio, senza la necessaria autorizzazione aziendale, pregiudicando e ritardando così la sua guarigione. La giurisprudenza ha più volte affermato come il comportamento doloso o fraudolento del lavoratore che svolge un’altra attività lavorativa, è sanzionabile con la destituzione, soltanto nell’ipotesi in cui vi sia la prova della simulazione della malattia, Nel caso di specie, tuttavia, non solo la malattia era veritiera, ma le attività svolte erano sostanzialmente ininfluenti ai fini della guarigione.
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Giovedì 6 aprile l'Avvocato Belli parteciperà in qualità di relatore
al convegno "Lavoro Sportivo: opportunità e vincoli" organizzato
dal Comune di Trieste
Il Giudice di Pace di Trieste con sentenza del 6.09.2014 accerta il diritto di una commercialista al pagamento della propria parcella.La titolare di una ditta a seguito di una consulenza molto complessa aveva infatti deciso di ultimare le operazioni di cessione dell'azienda con altro pofessionista e si era opposta alle richieste di pagamento della commericalista che l'aveva seguita in precedenza, impugnando il decreto ingiuntivo ottenuto sulla base della fattura della professionista. L'esecuzione della consulenza, tuttavia, era elemento sufficiente per giustificar ela richiesta di pagamento e, d'altronde, la revoca (immotivata) dell'incarico non giustifica un rifiuto di pagamento dell'attività già svolta.