Rassegna di alcune sentenze recenti ottenute dallo studio
Con sentenza definitiva del 17.07.2015 il Tribunale di Trieste, pur rilevando la concorrenza del lavoratore nella causazione del danno (in quanto con la propria condotta conflittuale con il dirigente avrebbe concorso a determinare la propria situazione di inattività). ha riconosciuto allo stesso un risarcimento ritentuo equo nella misura corrispondente a un quarto della retribuzione mensile del lavoratore, moltiplicato per tutte le mensilità di demansionamento e poi ridotto di un terzo per il concorso del lavoratore. Tale danno è stato riconosciuto a titolo di danno professionale, in aggiunta alla liquidazione del danno biologico per lo stato psicologico e di sofferenza conseguito alle condotte datoriali, con un ulteriore liquidazione parametrata allle evidenze e emerse nell'ambito della consulenza peritale demandata a medico psichiatra.
Qui sotto il rilievo dato alla notizia dal telegiornale dell'emittente telequattro.
Un dipendente pubblico, dopo aver sofferto per diversi anni di una evidente emarginazione in azienda pubblica, che lo aveva reso sostanzialmente inoperoso rispetto all'importante ruolo di Posizione organizzativa rivestita, ha ottenuto il riconosimento del demansionamento ed il diritto al risarcimento del danno professionale, biologico (psichico) e morale nella misura che verrà definita nel proseguimento della causa ed in particolare a seguito di perizia medico-legale. La motivazione si fonda, tra i vari ed articolati aspetti che sono stati evidenziati nella lunga fase istruttoria di causa, anche sulla durata del demansionamento (2 anni e mezzo) e della mancata prova da parte dell'ente pubblico di aver affidato al lavoratore mansioni proprie del suo inquadramento e ruolo.
Le trattenute previdenziali, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore sono previste dall'art. 19 n. 218 del 1952 in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza: ai sensi dell'art. 23 della medesima legge, il datore di lavoro che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito è da considerare debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore). Ne consegue che è stata accolta la tesi difensiva volta ad ottenere la condanna al pagamento delle buste paga al lordo di trattenute e contributi in caso di ritardo nell'erogazione.
Con recente sentenza il Giudice del Lavoro di Trieste ha disapplicato la collocazione in cassa integrazione di una lavoratrice che dal febbraio 2013 non aveva ricevuto alcuna rotazione con gli altri dipendenti di pari professionalità. La lavoratrice si era infatti rivolta a questo studio lamentando sia la sua individuazione quale persona da collocare in cassa integrazione frutto di una discriminazione, sia la mancata rotazione. Ne è conseguita la condanna della società datrice di lavoro a corrispondere alla ricorrente l'intera retribuzione che avrebbe percepito se non fosse mai stata collocata in CGIS.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Lavoro, ha accertato la natura discriminatoria della previsione della cittadinanza italiana come requisito generale di inserimento nelle graduatorie di terzia fascia di circolo e di istituto per il profilo di assistente amministrativo, ordinando all'amministrazione resistente di inserire la ricorrente nelle citate graduatorie di terza fascia per il triennio 2011-2014.
Il Giudice ha pertanto dichiarato illegittimo il requisito della cittadinanza italiana, riconoscendo parità di accesso al pubblico impiego anche per i cittadini non comunitari.
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Giovedì 6 aprile l'Avvocato Belli parteciperà in qualità di relatore
al convegno "Lavoro Sportivo: opportunità e vincoli" organizzato
dal Comune di Trieste
Con sentenza n. 79/2022 il Tribunale di Udine, aderendo alla tesi sostenuta dal nostro Studio Legale, ha confermato che in materia di trasporto internazionale, soggetta alla Convenzione di Ginevra del 19.05.1956, il termine decadenziale e prescrizionale per far valere il diritto al risarcimento dei danni dipendenti dall'esecuzione del trasporto opera anche per i danni da ritardo e non soltanto per i danni materiali al carico.
E'stato dunque riconosciuto il pieno diritto della Società di trasporto a vedersi riconosciuti i compensi per il trasporto eseguito, maggiorati dei costi accessori (di scorta per trasporto eccezionale) e degli interessi moratori ex dl 231/02, in quanto il mittente - condannato al pagamento - non avea fatto riserva nei termini di cui alla sopra indicata convenzione. Non è stato dunque neppure necessario vagliare i motivi e l'imputabilità del ritardo, poichè in assenza di tempestiva riserva ogni contestazione avversaria è risultata irrimediabilmente preclusa.
Si tratta di un importante arresto giurisprudenziale destinato a costituire precedente, in quanto la Giurisprudenza si era finora soffermata su ipotesi di danno al carico e di danno materiale, più che di decadenza in caso di mero ritardo sulle tempistiche prestabilite.