Rassegna di alcune sentenze recenti ottenute dallo studio
La sentenza è stata emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trieste a favore di un contribuente vistosi recapitare un avviso di addebito INPS a titolo di asserito omesso versamento di contributi previdenziali relativi ad un maggior credito accertato dall'Agenzia delle Entrate. In particolare il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trieste ha dichiarato l'insussistenza della pretesa creditoria dell'INPS in quanto la definizione tramite condono in sede tributaria della lite fiscale non determina la definitività della pretesa erariale.
Con la sentenza in oggetto la Corte d'Appello ha accolto la tesi difensiva apprestata per un'azienda che si era vista recapitare cartelle per debiti contributivi INPS per circa 90.000,00 euro e, a fronte della crisi e della contrazione di clientela, aveva deciso di operare un licenziamento per contenere i costi del personale. Le rimostranze del dipendente licenziato riguardavano la "prevedibilità" dell'esposizione debitoria in quanto le cartelle esattoriali giungevano per debiti maturati in passato. La tesi difensiva adottata da questa difesa ed accolta dalla Corte ha però evidenziato come solo con l'emissione della cartella di pagamento il debito assume consistenza e certezza e impone quindi al datore delle scelte gestionali tali da legittimare anche un licenziamento.
Una dipendente pubblica affetta da problemi di mobilità si è vista sanzionare come assenza ingiustificata la mancata presenza alla propria postazione lavorativa per motivi alla stessa non imputabili. La lavoratrice, infatti, nelle occasioni contestate si era regolarmente presentata enlla sede del Ministero dove operava, ma non aveva potuto raggiungere il piano corrispondente al proprio ufficio in quanto l'ascensore era in avaria e le condizioni fisiche non le permettevano di salire le scale.
Il Giudice del Tribunale di Trieste ha dichiarato l'illegittimità della sanzione, non condividendo la tesi datoriale secondo la quale la lavoratrice avrebbe potuto fruire di ferie o permessi o tentare comunque di salire le scale.
Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Trieste ha accolto le difese presentate nell'interesse di un datore di lavoro, di fronte alle pretese di un ex collaboratore occasionale che chiedeva l'accertamento di un rapporto di lavoro dipendente con le conseguenti differenze retributive e contributive. L'azienda ha contestato l'esistenza e la qualificazione del rapporto, mentre l'attore non ha offerto idonea prova circa le proprie pretese. Il Giudica ha ribadito il costante principio di onere della prova a carico del lavoratore che pretenda un accertamento.
La Corte d'Appello di Trieste ha ribaltato la decisione del Tribunale giuliano che aveva negato il driitto all'aspettativa ad una dipendente del Ministero dell'Istruzione (ai sensi dell'art. 17 del CCNL di settore). In particolare, mentr nel giudizio di primo grado si era dato rilievo alla tesi del Ministero, in appello la lavoratrice ha ottenuto il diritto all'aspettativa sulla base dle principio che l'aspettativa (aggiuntiva rispetto al periodo di comporto) è un diritto soggettivo del lavoratore che va concesso sulla base della sola sussistenza dei gravi motivi (nel caso esaminato una malattia con effetti inabilitanti in riferimento all'espletamento delle mansioni di segreteria), senza facoltà discrezionale del datore di lavoro di scegliere se concedere o meno l'aspettativa.
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Giovedì 6 aprile l'Avvocato Belli parteciperà in qualità di relatore
al convegno "Lavoro Sportivo: opportunità e vincoli" organizzato
dal Comune di Trieste
Con sentenza recentissima è stato dichiarato il diritto di un cliente dello Studio allo status di apolide in quanto la legge del paese di provenienza, Cuba, prevede che il cittadino che si allontani all'estero e non rientri entro un deteminato periodo (6 mesi) venga dichiarato emigrante, con conseguente perdita dei diritti civili. Il Tribunale di Trieste, in composizione collegiale, ha accolto le domande consentendo così al cittadino di poter regolarizzare la propria documentazione, di poter stabilire residenza e stipulare un contratto di lavoro, confermando quanto era già stato concesso dal Giudice istruttore in sede cautelare ed urgente.