Rassegna di alcune sentenze recenti ottenute dallo studio
Il Tribunale di Vibo Valentia con sentenza 44/25 del 3.02.2025 ha rigettato la richiesta di revocatoria della curatela fallimentare nei confronti di un nostro assistito, relativa a crediti di lavoro riscossi coattivamente dopo la cessazione del rapporto di lavoro e pochi mesi prima della dichiarazione di fallimento.
La fattispecie è disciplinata dalla Legge Fallimentare, applicabile ratione temporis.
Il Giudice, in accoglimento della nostra tesi difensiva, precisa che l'esenzione dalla revocatoria non distingue tra lavoratori ancora in forza all’azienda e lavoratori cessati.
La pronuncia sovverte un orientamento di merito che si era sviluppato presso lo stesso Tribunale.
Annullata la sanzione disciplinare conservativa (sospensione) che era stata comminata ad una nostra assistita sulla base di diversi addebiti
Con riferimento a quello più significativo, relativo ad una discussione con il datore di lavoro, il Tribunale afferma che ai fini disciplinari il fatto vada contestualizzato e non abbia caratteri di gravità, in quanto la condotta "non è caratterizzata da ingiuria o uso di espressioni irriguardose ed è tenuta in un contesto che oggettivamente non è stato originato dalla lavoratrice". Rispetto ad un ulteriore fatto riportato nel provvedimento sanzionatorio ma non nella contestazione disciplinare, viene ribadito il principio di immutabilità di quest'ultima
Con sentenza n. 108/2024, pubblicata il 19.06.2024, il Tribunale di Trieste, sezione lavoro, ha accolto l'opposizione a ordinanza ingiunzione che l'INPS aveva emesso nei confronti di un artigiano assistito dal nostro Studio.
In particolare il Giudice ha dichiarato nullo l'avviso di addebito in quanto l'indicazione del periodo di riferimento dei contributi richiesti è prescritta a pena di nullità e cristallizza l'oggetto della pretesa, sicchè l'erronea indicazioni del periodo comporta la nullità del provvedimento dell'INPS. Nella fattispecie è stata ritenuta altresì inammissibile la domanda giudiziale di accertamento di una diversa somma proposta dall'ente previdenziale.
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Il Tribunale di Trieste ha ridotto al minimo edittale la sanzione per lavoro irregolare, relativamente ad un periodo molto breve (una sola giornata) considerando i due parametri di riferimento: ovvero il numero dei lavoratori irregolari e la durata del loro illecito impiego (da un giorno a trenta giorni). Afferma il Giudice: Ebbene, nel caso di specie, fermo restando che si tratta di un solo lavoratore coinvolto, le evidenze di giudizio depongono per la necessità di ridurre al minimo edittale la sanzione da irrogare, in quanto l'Ispettorato, soggetto sul quale incombeva l'onere ex art. 2697 c.c., non ha nemmeno allegato, prima ancora che provato, l'impiego irregolare del lavoratore in questione per giornate ulteriori rispetto a quella nel quale è stato effettuato l'accertamento
Con sentenza 95/2023 pubblicata il 13.07.2023 ilTribunale di Trieste - sezione lavoro - ha dichiarato illegittima "la riduzione dei periodi maturati sulla base del versamento del contributo minimo a fronte di un contestato maggior reddito del contribuente".
❗️Viene così riconosciuto in sede giudiziale il diritto della ricorrente, assistita dagli avvocati Matteo Belli e Francesca Marchetti, alla pensione con decorrenza dal 2019, anno in cui le era stata negata dall'ente hashtag#previdenziale, benché avesse sempre versato i contributi sul minimale contributivo nella gestione commercianti.
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Giovedì 6 aprile l'Avvocato Belli parteciperà in qualità di relatore
al convegno "Lavoro Sportivo: opportunità e vincoli" organizzato
dal Comune di Trieste
Con sentenza n. 79/2022 il Tribunale di Udine, aderendo alla tesi sostenuta dal nostro Studio Legale, ha confermato che in materia di trasporto internazionale, soggetta alla Convenzione di Ginevra del 19.05.1956, il termine decadenziale e prescrizionale per far valere il diritto al risarcimento dei danni dipendenti dall'esecuzione del trasporto opera anche per i danni da ritardo e non soltanto per i danni materiali al carico.
E'stato dunque riconosciuto il pieno diritto della Società di trasporto a vedersi riconosciuti i compensi per il trasporto eseguito, maggiorati dei costi accessori (di scorta per trasporto eccezionale) e degli interessi moratori ex dl 231/02, in quanto il mittente - condannato al pagamento - non avea fatto riserva nei termini di cui alla sopra indicata convenzione. Non è stato dunque neppure necessario vagliare i motivi e l'imputabilità del ritardo, poichè in assenza di tempestiva riserva ogni contestazione avversaria è risultata irrimediabilmente preclusa.
Si tratta di un importante arresto giurisprudenziale destinato a costituire precedente, in quanto la Giurisprudenza si era finora soffermata su ipotesi di danno al carico e di danno materiale, più che di decadenza in caso di mero ritardo sulle tempistiche prestabilite.